Art. 2

In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 6. (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10. (4) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 24.
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