Art. 2
In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 24.
Storico versioni
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