Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:
In vigore dal 31 lug 1987
1. I termini « aiuto complementare » sono sostituiti dal termine « aiuti » ogniqualvolta ricorrano.
2. All'articolo 4 è inserito il seguente comma:
« L'importo della differenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78 è pari a 43 ECU/t. »
3. All'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, lettera a) i termini « la percentuale fissata » sono sostituiti dai termini « la percentuale o l'importo fissati ».
4. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 12
1. Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese, l'aiuto è concesso all'impresa che ne presenti debita domanda entro e non oltre 60 giorni dal mese di uscita del prodotto.
2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti:
- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;
- il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto;
- il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa;
- i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto fissato in anticipo.
3. Qualora sia richiesto l'aiuto fissato in anticipo, la domanda di aiuto:
- è corredata dell'originale del o dei certificati di aiuto;
- reca l'indicazione del numero o dei numeri dei certificati ai quali il richiedente desidera che l'aiuto sia imputato, con i rispettivi quantitativi.
4. L'imputazione nell'originale del certificato si riferisce al quantitativo di prodotto per il quale l'organismo competente si impegna a versare l'aiuto.
Dopo aver effettuato l'imputazione, l'originale del certificato vistato viene restituito senza indugio all'interessato. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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