Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

In vigore dal 31 lug 1987
1. I termini « aiuto complementare » sono sostituiti dal termine « aiuti » ogniqualvolta ricorrano. 2. All'articolo 4 è inserito il seguente comma: « L'importo della differenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78 è pari a 43 ECU/t. » 3. All'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6, lettera a) i termini « la percentuale fissata » sono sostituiti dai termini « la percentuale o l'importo fissati ». 4. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 12 1. Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese, l'aiuto è concesso all'impresa che ne presenti debita domanda entro e non oltre 60 giorni dal mese di uscita del prodotto. 2. La domanda di aiuto deve recare almeno le indicazioni seguenti: - cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente; - il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto; - il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa; - i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto fissato in anticipo. 3. Qualora sia richiesto l'aiuto fissato in anticipo, la domanda di aiuto: - è corredata dell'originale del o dei certificati di aiuto; - reca l'indicazione del numero o dei numeri dei certificati ai quali il richiedente desidera che l'aiuto sia imputato, con i rispettivi quantitativi. 4. L'imputazione nell'originale del certificato si riferisce al quantitativo di prodotto per il quale l'organismo competente si impegna a versare l'aiuto. Dopo aver effettuato l'imputazione, l'originale del certificato vistato viene restituito senza indugio all'interessato. »
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