Art. 4

In vigore dal 30 lug 1987
1. In deroga al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, la restituzione all'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata su presentazione di una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all', paragrafo 1. 2. La prova prevista dall'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è costituita da una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all', paragrafo 1.
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