Art. 3
In vigore dal 30 lug 1987
1. Per l'esecuzione di un'operazione di aiuto alimentare è richiesto un titolo di esportazione. Il titolo è valido esclusivamente per un'esportazione nel quadro dell'aiuto alimentare.
2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è assegnatario di una fornitura di aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviatagli dalla Commissione, con la quale egli è designato aggiudicatario per la fornitura di cui trattasi.
Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87. La costituzione di questa cauzione vale quale costituzione della cauzione prevista per il rilascio del titolo; in deroga alle disposizioni previste dal titolo III, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (3), essa viene svincolata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2200/87.
3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano:
- nella casella 12 una delle seguenti diciture:
- Ayuda alimentaria comunitaria - Reglamento (CEE) no 2330/87
- EF-foedervarehjaelp - Forordning (EOEF) nr. 2330/87
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe - Verordnung (EWG) Nr. 2330/87
- Koinotikí episitistikí voítheia - Kanonismós (EOK) arith. 2330/87
- Community food aid - Regulation (EEC) No 2330/87
- Aide alimentaire communautaire - Réglement (CEE) no 2330/87
- Aiuto alimentare comunitario - Regolamento (CEE) n. 2330/87
- Communautaire voedselhulp - Verordening (EEG) nr. 2330/87
- Ajuda alimentar comunitária - Regulamento (CEE) nº 2330/87.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2330:oj#art-3