Art. 1
In vigore dal 30 lug 1987
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'esportazione dei prodotti dei settori dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari e dei grassi, forniti a titolo di aiuto alimentare in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3972/86, conformemente alle modalità generali di cui al regolamento (CEE) n. 2200/87.
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