Art. 3
In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 31.
(6) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(8) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
Storico versioni
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