Art. 1
In vigore dal 30 lug 1987
1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 1870/87 l'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 50 000 t di orzo.
2. L'orzo deve essere trasferito nei silos portuali della Sardegna.
3. Gli organismi d'intervento spagnolo e italiano constatano prima delle operazioni di carico le caratteristiche del prodotto in oggetto e si accordano sulla scelta della località di magazzinaggio di partenza e di destinazione, in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto, nonché sulle date alle quali il prodotto sarà consegnato conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1870/87. Gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione.
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