Art. 2

In vigore dal 30 lug 1987
1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento. L'organismo d'intervento spagnolo comunica mano a mano all'organismo d'intervento italiano i quantitativi in uscita. 2. L'importo delle spese di avvicinamento del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento italiano tramite procedura di gara. Le spese includono: a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalle località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico); b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 3. La gara può riferirsi ad una o più partite. 4. L'organismo d'intervento italiano fissa le clausole e le condizioni della gara conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In particolare deve essere prevista la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine delle operazioni oggetto della gara e la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto. Va inoltre garantita la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento italiano dopo la firma della decisione di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta tale informazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per la presentazione delle offerte all'organismo d'intervento italiano è previsto un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di tale pubblicazione. Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento italiano vengono effettuate ed accettate in lire italiane. 5. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente. Tuttavia, se nessuna offerta corrisponde ai prezzi e alle spese di norma praticati, non viene dato seguito alla gara. 6. L'organismo d'intervento italiano informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati sia alla Commissione che all'organismo d'intervento spagnolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2291:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo