Art. 4
In vigore dal 29 lug 1987
1. Nel quadro del presente regolamento il mantenimento della prenotazione, la costituzione della cauzione di cui all', paragrafo 2 e il pagamento del prezzo di cui all', paragrafo 2 costituiscono esigenze principali la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione pari a 10 ECU/t. La cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano rispettati gli obblighi di cui sopra.
2. La cauzione è costituita nello Stato membro in cui è inoltrata la domanda. La conversione in moneta nazionale dell'importo della cauzione si effettua mediante il tasso rappresentativo in vigore il giorno della presentazione della domanda.
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