Art. 1

In vigore dal 29 lug 1987
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla messa a disposizione di burro acquistato conformemente all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68: - di diciotto mesi almeno, se si tratta di burro avente tenore in peso di grassi pari o superiore all'80 % e inferiore all'82 %, - di ventiquattro mesi almeno, se si tratta di burro, avente tenore in peso di grassi pari o superiore all'82 % e inferiore all'85 %, il giorno del ritiro dall'ammassao. 2. I quantitativi di burro messi a disposizione in virtù del presente regolamento, i paesi di destinazione nei quali tali quantitativi devono essere esportati nonché le date limite di consegna figurano in allegato.
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