Art. 2
In vigore dal 29 lug 1987
1. Il burro è messo a disposizione al prezzo di 9 ECU per 100 kg peso netto franco deposito figorifero.
2. Gli organismi d'intervento degli Stati membri dove è disponibile il burro di cui all' tengono aggiornato e mettono a diposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro e i corrispondenti quantitativi.
3. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima del ritiro, campioni del burro messo a disposizione.
Storico versioni
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