Art. 2

In vigore dal 29 lug 1987
1. Il burro è messo a disposizione al prezzo di 9 ECU per 100 kg peso netto franco deposito figorifero. 2. Gli organismi d'intervento degli Stati membri dove è disponibile il burro di cui all' tengono aggiornato e mettono a diposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro e i corrispondenti quantitativi. 3. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima del ritiro, campioni del burro messo a disposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2262:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo