Art. 3

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 207 del 15. 7. 1982, pag. 1. (3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (4) GU n. C 248 del 7. 11. 1985, pag. 3. (1) GU n. L 11 del 16. 1. 1982, pag. 14.
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