Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Per quanto riguarda le importazioni in Spagna e in Portogallo, il dazio antidumping istituito o riscosso a norma dell' viene riscosso soltanto nella misura in cui l'importo cumulativo del dazio doganale applicato in detti Stati membri per il prodotto in questione e del dazio antidumping non ecceda l'importo cumulativo del dazio fissato nella tariffa doganale comune e del dazio antidumping per lo stesso prodotto.
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