Art. 1

In vigore dal 23 lug 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di orologi da polso meccanici della voce ex 91.01 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 91.01-37 e 57, originari dell'Unione Sovietica. 2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari al 13,4 % del valore franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. 3. Detto prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato è netto se le effettive condizioni e modalità di vendita prevedono che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione e viene diminuito dell'1 % per ciascun mese di dilazione del pagamento. 4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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