Art. 5

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K.E. TYGESEN (1) GU n. C 7 del 12. 1. 1987, pag. 299. (2) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56. (3) GU n. L 162 del 21. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
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