Art. 3

In vigore dal 23 lug 1987
Tenuto conto dell'interesse del servizio ed entro il limite fissato in conformità dell', previa consultazione della commissione paritetica, l'istituzione sceglie tra gli agenti temporanei che chiedono l'applicazione di un provvedimento di cessazione dal servizio a titolo dell' quelli a cui essa applica la suddetta misura. A tal fine, essa prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati.
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