Art. 1

In vigore dal 23 lug 1987
Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, alcune istituzioni a norma dell' dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, fissato nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (4), sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 ad adottare, nei confronti dei loro agenti temporanei ai sensi dell', lettera a), c) e d) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, provvedimenti di cessazione dal servizio, alle condizioni specificate in appresso. Gli agenti temporanei in questione, titolari di un contratto a tempo indeterminato, dovranno aver raggiunto una durata totale del servizio di quindici anni ed avere almeno cinquant'anni se si tratta di agenti temporani ai sensi dell', lettera c) del regime ed almeno cinquantacinque anni se si tratta di agenti temporanei ai sensi dell', lettere a) e d) del regime.
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