Art. 3
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 25 del 26. 1. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(6) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.
ALLEGATO
1.2 // // // Merce (numero della tariffa doganale comune) // Quantità di prodotti di base che si considerano entrate nella fabbricazione di 100 kg di merce // // // 39.06 B // 717 kg di zucchero bianco // 29.44 A // 6 703 kg di granturco 787,40 kg di zucchero bianco
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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