Art. 1

In vigore dal 23 lug 1987
1. Si ritiene che le merci figuranti in allegato, immesse in libera pratica in uno Stato membro, abbiano beneficiato della o delle restituzioni fissate per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità sotto forma di tali merci. 2. All'atto dell'immissione in libera pratica delle suddette merci, l'importatore è tenuto a rimborsare la restituzione o le restituzioni percepite. 3. Qualora l'importo della o delle restituzioni effettivamente percepite non possa essere stabilito con soddisfazione delle autorità competenti, esso è considerato pari alla restituzione applicabile nella Comunità il giorno della reimportazione. La restituzione si calcola con riferimento ai quantitativi di prodotti di base figuranti nell'allegato. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se l'importatore adduce la prova: - che non è stata erogata alcuna restituzione oppure - che le merci sono originarie di paesi terzi.
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