Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Qualora le merci di cui all' comportino la riscossione di un importo compensativo adesione nell'ambito di uno scambio intracomunitario tra il paese di partenza e il paese di immissione in libera pratica, quest'ultimo Stato membro riscuote, all'atto di immissione in libera pratica, anche l'importo compensativo adesione; la data da prendere in considerazione per l'applicazione del tasso è la data dell'immissione in libera pratica.
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