Art. 2
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. SCHALL HOLBERG
(1) GU n. C 115 del 30. 4. 1987, pag. 10.
(2) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(5) GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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