Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1938/81 è modificato come segue:

In vigore dal 13 lug 1987
1) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. » 2) Il testo dell'articolo 14, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Le domande di riporto devono essere presentate alla Commissione entro trenta giorni dalla data in cui lo Stato membro ha ricevuto notifica del risultato della procedura di cui all'articolo 15 ».
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