Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. C 115 del 30. 4. 1987, pag. 10. (2) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (5) GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 28.
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