Art. 3

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (3) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18. (4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2112:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo