Art. 1
In vigore dal 13 lug 1987
Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, a richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli per i quali il contributo è stato pagato, impiegati per la fabbricazione dei prodotti seguenti:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 21.04 // Salse; condimenti composti: C. altri // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2112:oj#art-1