Art. 3
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. SCHALL HOLBERG
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(3) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2112:oj#art-3