Art. 3
In vigore dal 13 lug 1987
1. La domanda di titolo è corredata dall'impegno scritto del richiedente di costituire, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo concessa.
2. In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (2), l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento è pari a 16 ECU/t.
3. In caso di fissazione anticipata del prelievo implica l'applicazione della riduzione in vigore il giorno di presentazione della domanda di titolo.
4. In caso di fissazione anticipata dal prelievo:
- l'importo netto da riscuotere è indicato nella casella 19 del titolo;
- l'importo della riduzione concessa è indicata nella casella 20, lettera a) del titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2059:oj#art-3