Art. 1
In vigore dal 13 lug 1987
La riduzione del prelievo all'importazione previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1799/87 si applica alle importazioni in Spagna di granturco o di sorgo di cui alle sottovoci 10.05 B e rispettivamente 10.07 C II della tariffa doganale comune, effettuate in base ad un titolo rilasciato dalle autorità spagnole nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
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