Art. 2

In vigore dal 13 lug 1987
1. Le domande di titolo possono essere presentate i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. 2. Le domande di titolo e i titoli stessi recano, nella casella 12, la seguente dicitura: « riduzione del prelievo: titolo valido esclusivamente in Spagna (regolamento (CEE) n. 2059/87) ».
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