Art. 2
In vigore dal 13 lug 1987
1. Le domande di titolo possono essere presentate i primi due giorni lavorativi di ogni settimana.
2. Le domande di titolo e i titoli stessi recano, nella casella 12, la seguente dicitura:
« riduzione del prelievo: titolo valido esclusivamente in Spagna (regolamento (CEE) n. 2059/87) ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2059:oj#art-2