Art. 4

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 è modificato come segue:

In vigore dal 2 lug 1987
- per la varietà «2. Badischer Burley e ibridi derivati», le zone di produzione riconosciute per l'Italia sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna»; - per la varietà «3. Virgin D.», le zone di produzione riconosciute per la Repubblica federale di Germania sono sostituite dalle seguenti: «Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti»; - per la varietà «4. a) Paraguay e ibridi derivati» è aggiunto fra i paesi «Belgio» con «Fiandre» per zona di produzione riconosciuta; - per la varietà «17. Basmas», le zone di produzione riconosciute per la Grecia sono sostituite dalle seguenti: «Tracia, Macedonia, Sterea Hellas e Tessaglia»; - il punto 18 è sostituito dal testo seguente: «18. a) Katerini Grecia Macedonia b) Varietà simili Macedonia, Sterea Hellas, Epiro e Tessaglia»
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