Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Per il raccolto 1987, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell', paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.
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