Art. 4
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 è modificato come segue:
In vigore dal 2 lug 1987
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per la varietà «2. Badischer Burley e ibridi derivati», le zone di produzione riconosciute per l'Italia sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna»;
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per la varietà «3. Virgin D.», le zone di produzione riconosciute per la Repubblica federale di Germania sono sostituite dalle seguenti: «Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti»;
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per la varietà «4. a) Paraguay e ibridi derivati» è aggiunto fra i paesi «Belgio» con «Fiandre» per zona di produzione riconosciuta;
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per la varietà «17. Basmas», le zone di produzione riconosciute per la Grecia sono sostituite dalle seguenti: «Tracia, Macedonia, Sterea Hellas e Tessaglia»;
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il punto 18 è sostituito dal testo seguente:
«18. a) Katerini
Grecia
Macedonia
b)
Varietà
simili
Macedonia,
Sterea Hellas,
Epiro e Tessaglia»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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