Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
EWG:L184UMBI09.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 494 mm; 119 Zeilen; 4166 Zeichen;
Bediener: WILU Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 41.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1965:oj#art-3