Art. 1
In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:
a) per il lino:
- a 101,46 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;
- a 355,09 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri;
b) per la canapa:
- a 92,14 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;
- a 322,48 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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