Art. 1

In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato: a) per il lino: - a 101,46 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 355,09 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri; b) per la canapa: - a 92,14 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 322,48 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1965:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo