Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, gli importi da ritenere dall'aiuto per il lino destinati al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissate: - a 10,15 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 35,51 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri.
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