Art. 4

In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1987/1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN EWG:L184UMBI08.97 FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 588 mm; 148 Zeilen; 5068 Zeichen; Bediener: HELM Pr.: C; Kunde: ................................ (1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 39. (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
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