Art. 4
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1987/1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
EWG:L184UMBI08.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 588 mm; 148 Zeilen; 5068 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 39.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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