Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
1. Prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce il quantitativo massimo garantito. Detto quantitativo, che tiene conto della produzione nel corso di un periodo di riferimento, nonché dell'evoluzione prevedibile della domanda, non può essere superiore a 752 000 tonnellate di cotone non sgranato. 2. Qualora la produzione di cotone non sgranato, stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, superi la quantità massima garantita per la campagna considerata, l'importo dell'aiuto viene ridotto dell'incidenza sul prezzo d'obiettivo di un coefficiente che aumenta in funzione dell'entità del superamento della produzione stimata rispetto alla quantità massima garantita. Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 tale riduzione dell'importo dell'aiuto non può superare, rispettivamente, il 15 %, il 20 % e il 25 % del prezzo di obiettivo. Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione dovesse comportare una diminuzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella decisa, la quantità massima garantita per la campagna di commercializzazione successiva viene adattata per tener conto di questa situazione. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 2.
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