Art. 3

In vigore dal 2 lug 1987
1. Anteriormente alla campagna 1988/1989 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema basato su un prezzo di obiettivo per il cotone non sgranato e sull'andamento della coltura del cotone nelle zone più svataggiate della Comunità. Ove la relazione ne dimostrasse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide della modifica del quantitativo massimo garantito di cui all'. 2. Entro cinque anni dall'applicazione del presente regolamento la Commissione comunica al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto. Ove la relazione ne dimostrasse la necessità, il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma, decide degli eventuali adeguamenti da apportare a tale regime.
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