Art. 3
In vigore dal 2 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci per i quali è stata presentata una domanda d'identificazione a decorrere dal 1g ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
EWG:L184UMBI01.97
FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 580 mm; 140 Zeilen; 4985 Zeichen;
Bediener: HELM Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 96.
(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 1.(6);(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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