Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2036/82 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 2 lug 1987
«Articolo 12 bis 1. Gli importi dell'aiuto di cui all', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 sono maggiorati o diminuiti di importi differenziali calcolati conformemente ai paragrafi che seguono. 2. Gli importi differenziali sono fissati tenendo conto dell'incidenza, sui prezzi, delle percentuali che seguono: a) per gli Stati membri le cui monete mantengono, tra loro, un divario istantaneo massimo del 2,25 %, della percentuale che rappresenta il divario tra: - il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune e - il tasso di conversione risultante dal tasso centrale moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), della media delle percentuali che rappresentano la differenza tra: - il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale di ciascuna delle monete degli Stati membri di cui alla lettera a), moltiplicato per il coefficiente di cui alla lettera a)e - il tasso di cambio, in contanti, della moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri i cui alla lettera a), constatato nel corso di un periodo da determinarsi. Tuttavia, per il calcolo degli importi defferenziali, i divari monetari di cui sopra possono essere diminuiti di una franchigia di cinque punti. 3. Gli importi differenziali sono stabiliti dalla Commissione e sono modificati ogniqualvolta i divari di cui al paragrafo 2 si scostano di almeno un punto dalla percentuale consierata ai fini della fissazione precedente. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la fissazione della franchigia applicabile, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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