Art. 2

In vigore dal 2 lug 1987
Le eventuali misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. Tali misure restano applicabili per il periodo strettamente necessario per agevolare il passaggio fra i due regimi.
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