Art. 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana:

In vigore dal 30 giu 1987
a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente; b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1, lettera e), secondo trattino.
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