Art. 4

In vigore dal 30 giu 1987
1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,24 ECU per tonnellata e per giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso contrattuale. 2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 90 giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di 180 giorni. In deroga all', paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di 90 giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all', paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t. La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.
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