Art. 2

1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

In vigore dal 30 giu 1987
a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t; b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione; c) i formaggi sono stati fabbricati almeno 10 giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto; d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione: - nella categoria « A » in Francia, - in « Markenkaese » o « Klasse fein » in Germania, - nella categoria « prima qualità » in Danimarca, - in « Special Grade » in Irlanda; e) il depositante s'impegna: - a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2, - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi, i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato; ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore; - a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate o le uscite effettuate durante la settimana precedente. 2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato. 3. Il contratto di ammasso è stipulato: a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto; b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.
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