Art. 2
In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) Vedi pagina 6 delle presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1664:oj#art-2