Art. 1

In vigore dal 15 giu 1987
All'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. Per le importazioni "semplici", l'organismo competente rilascia i documenti a decorrere dal 1o febbraio per il primo semestre e dal 1o luglio per il secondo semestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquesimo giorno del mese precedente ».
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