Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) Vedi pagina 6 delle presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
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