Art. 3
In vigore dal 21 mag 1987
Le autorità competenti delle isole Figi prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all' e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 sulla base della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1421:oj#art-3