Art. 3

In vigore dal 21 mag 1987
Le autorità competenti delle isole Figi prendono le necessarie disposizioni ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all' e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un prospetto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 sulla base della presente decisione.
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